19 aprile 2024 - 16:13
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LA MALATTIA

TUTTI I DIRITTI E DOVERI IN CASO DI MALATTIA
disciplina speciale, parte prima art.19 (impiegati)
parte terza art. 14 (operai) del C.C.N.L.

AVVISARE L’AZIENDA ENTRO IL 1° GIORNO DI ASSENZA
INVIARE ENTRO IL 2° GIORNO IL CERTIFICATO ALL’AZIENDA

RISPETTO DELL’ORARIO DI CONTROLLO

Mattina 10:00 - 12:00
Pomeriggio 17:00 - 19:00
anche nei giorni festivi

COSA DEVE FARE IL LAVORATORE

  1. avvisare l'azienda entro il primo giorno di assenza
  2. spedire o recapitare il certificato all'azienda e INPS*
  3. comunicare il diverso indirizzo
  4. essere reperibile a visita medica di controllo

Avvisare l'azienda entro il primo giorno di assenza

Avvisare telefonicamente l'azienda entro il primo giorno di assenza.

Spedire o recapitare il certificato all'azienda

Spedire con raccomandata AR o recapitare il certificato OPM (è ammessa anche la trasmissione a mezzo posta ordinaria o raccomandata senza AR - circ. 14/1981 punto 9.1 nota 23, l’invio a mezzo fax può essere considerato valido ai soli fini del rispetto del termine di invio e quindi il certificato originale deve essere presentato entro l'anno di prescrizione - (circ. 136/2003, punto 2), non è ammessa la comunicazione telefonica - circ. 136/2003, punto 2), entro 2 giorni dal rilascio,redatto dal medico curante in doppia copia:

  • Mod. OPM1, contenente la diagnosi, alla Sede Inps di abituale domicilio*
  • Mod. OPM 2, privo di diagnosi, al proprio datore di lavoro) o diversa certificazione di malattia compresi i certificati di dimissioni protette (circ. 136/2003, punto 6.2).

Con Decreto del Ministero della Salute del 26 Febbraio 2010, è stata introdotta la modalità di trasmissione in via telematica della certificazione di malattia da parte del medico curante.
Il lavoratore avente diritto all’indennità di malattia a carico dell’Inps, in base alle nuove disposizioni, non è più tenuto a trasmettere all’Istituto il certificato di malattia.

Tale diposizione sancisce, dunque, l’obbligo per i medici del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati di trasmettere per via telematica i certificati attestanti la malattia dei lavoratori.

L’inosservanza di tale obbligo comporta l’irrogazione di sanzioni disciplinari per i medici inadempienti.

N.B. Permane l'obbligo di inviare all'azienda il certificato cartaceo Mod. OPM 2 entro il 2° giorno.


Con nota di chiarimento, l'INPS ha comunicato che per la continuazione della malattia, nel caso in cui il certificato medico con prognosi sino al venerdì, cessi lo stesso giorno, il lavoratore decorsi il Sabato e la Domenica, può dare prosieguo alla stessa malattia (il Lunedì),attraverso nuovo certificato medico di continuazione, senza incorrere in sanzioni di alcun tipo sia economiche che disciplinari da parte dell'azienda, così come avvenuto in precedenza (INPS Circ. n.14 del 28-01-1981).

Ovviamente permane l'obbligo della comunicazione così' come l'invio del certificato, secondo le vigenti disposizioni.

Comunicare il diverso indirizzo

Compilare il modello OPM1 - OPM2 nella parte a lui riservata , indicare l'eventuale diverso indirizzo sulla prima facciata del certificato alla voce "reperibilità durante la malattia", oppure comunicare preventivamente all’Inps e al proprio datore di lavoro, nel caso di variazione di domicilio, il diverso indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi e, nel caso di soggiorno in Comunità Terapeutica,l’indirizzo della stessa (circ. 136/2003, punto 9).

Essere reperibile a visita medica di controllo

Essere reperibile ogni giorno, compresi i giorni festivi, per eventuali controlli da parte dei medici inviati dall’Inps:

  • dalle ore 10 alle ore 12;
  • dalle ore 17 alle ore 19.

Il lavoratore non può assentarsi dall’indirizzo di abituale dimora durante le fasce orarie di reperibilità in cui viene effettuato il controllo se non per:

  • necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
  • gravi motivi personali o familiari;
  • cause di forza maggiore.

L’assenza ingiustificata fa decadere il diritto al trattamento economico dell'INPS e attiva una azione disciplinare dell’azienda.

RICOVERO E PRONTO SOCCORSO

Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso carenti di diagnosi non sono ritenute certificative. Per essere considerate certificative dovranno contenere le generalità dell’interessato, la data del rilascio, la firma leggibile del medico e l’indicazione della diagnosi comportante incapacità lavorativa e non la mera prognosi clinica "salvo complicazioni" (circ. 136/2003, punto 6.1).

Certificati attestanti periodi di ricovero e/o di dimissioni presso ospedali o case di cura possono essere spediti al datore di lavoro anche oltre il 2° giorno dal rilascio, purché entro il termine prescrizionale di 1 anno.

DAY HOSPITAL

Le prestazioni in regime di day hospital sono equiparabili a giornate di ricovero. Per ulteriori giorni successivi al ricovero in day hospital, il lavoratore dovrà produrre altro certificato di continuazione (circ. 136/2003, punto 6.3 - circ. 95 bis/2006 punto 4 lett. b).

Sono equiparabili al day hospital e quindi riconducibili a giornate di ricovero anche le ospitalità notturne nei Centri di Igiene Mentale circ. 136/2003 - msg 3701/2008.

Anche per i lavoratori iscritti nella gestione separata e in regola con i previsti requisiti contributivi la giornata di day hospital è equiparabile a giornata di ricovero e quindi indennizzabile secondo le modalità e le misure previste nella particolare gestine circ. 95 bis/2006, punto 4 lett. b e c

MALATTIA DURANTE LE FERIE

Se nelle sospirate e meritate vacanze il lavoratore si ammala,

deve sapere

La malattia insorta durante il periodo di ferie stabilito collettivamente sospende le ferie e subentra la mutua nei seguenti casi:

  1. MALATTIA CHE COMPORTA RICOVERO OSPEDALIERO
  2. MALATTIA CHE COMPORTA PROGNOSI SUOPERIORE A 7 GIORNI DI CALENDARIO

N.B. E’ stato definito che la sospensione del periodo di ferie è valido qualora il lavoratore è impossibilitato a proseguirle per stati febbrili, ricoveri ospedalieri, ingessature ecc.

MALATTIA DURANTE CONGEDO PARENTALE

La malattia, debitamente notificata e documentata, insorta durante il congedo parentale spetta in misura intera ed il relativo periodo è considerato neutro ai fini del calcolo del periodo massimo di congedo parentale. Terminata la malattia la fruizione del congedo parentale può riprendere salvo diversa indicazione dell’interessato (circ. 136/2003, punto 7 e Circ. 8/2003, punto 5).

MALATTIA DURANTE IL CONGEDO DI MATERNITÀ

La malattia durante il congedo di maternità (astensione obbligatoria) non è indennizzabile in quanto l’indennità di maternità è comprensiva di indennità di malattia (circ. 136/2003, punto 7 e Circ. 8/2003, punto 5).

INDENNITÀ DI MALATTIA

E' una indennità sostitutiva della retribuzione che viene pagata ai lavoratori in caso di malattia. I primi 3 giorni dall’azienda ed a partire dal 4° giorno di assenza dall ’INPS:

ANZIANITA' DI LAVORO RETRIBUZIONE RETRIBUZIONE
in caso di lunga malattia

0 a 3 anni

2 mesi al 100%, 4 mesi al 50%

3 mesi al 100%, 6 mesi al 50%

3 a 6 anni

3 mesi al 100%, 6 mesi al 50%

4.5 mesi al 100%, 9 mesi al 50%

6 anni e oltre

4 mesi al 100%, 8 mesi al 50%

6 mesi al 100%, 12 mesi al 50%

Fatti salvi i periodi di conservazione del posto, definiti nelle tabelle precedenti, nel caso che il conteggio del trattamento economico sia del 80 % saranno comunque retribuiti al 100 % i periodi di:

  1. I PERIODI DI RICOVERO OSPEDALIERO DI DURATA SUPERIORE A 10 GIORNI CONTINUATIVI FINO AD UN MASSIMO DI:
60 giorni Con anzianità di servizio fino a 3 anni
70 giorni Con anzianità di servizio oltre i 3 anni sino a 6 anni compiuti
95 giorni Con anzianità di servizio oltre i 6 anni
  1. I PERIODI DI MALATTIA DI DURATA SUPERIORE A 21 GIORNI CONTINUATIVI FINO AD UN MASSIMO DI:

60 giorni Con anzianità di servizio fino a 3 anni
70 giorni Con anzianità di servizio oltre i 3 anni sino a 6 anni compiuti
95 giorni Con anzianità di servizio oltre i 6 anni

E COMUNQUE FINO AD UN TETTO MASSIMO DI 120 GIORNI COMPLESSIVI PER GLI EVENTI DI CUI AI PUNTI 1 e 2 UNITARIAMENTE CONSIDERATI

CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO

nel corso dei rinnovi contrattuali si è cercato di ampliare la tutela del lavoratore ammalato rafforzando questo istituto inserendo dal rinnovo del ccnl del 1999 l’aspettativa prolungata anche in maniera frazionata, per patologie gravi che richiedono terapie salvavita, permettendo la conservazione del posto di lavoro. Più informazione per il lavoratore, il quale facendo richiesta all’azienda quest’ultima per un massimo di due volte nell’anno solare deve fornire l’esatta conoscenza della situazione delle assenze per malattia, in relazione alla
conservazione del posto di lavoro ed al suo trattamento economico.

TABELLE PER LA RETRIBUZIONE E CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO

ANZIANITA’ DI LAVORO CONSERVAZIONE DEL POSTO PROLUNGAMNETO

0 a 3 anni

6 mesi

9 mesi

da 4 a 6 anni

9 mesi

13.5 mesi

da 6 e oltre

12 mesi

18 mesi

  • Per calcolare senza alcun problema la malattia (infortunio non sul lavoro) senza perdere il diritto alla conservazione del posto di lavoro si devono tener conto dei periodi complessivamente verificatisi nei tre anni precedenti ogni nuovo e ultimo periodo di mutua.

(esempio: se l'ultimo foglio di mutua è datato 1 gennaio 2003, il periodo da prendere in considerazione per calcolare il periodo di comporto è dal 1º gennaio 2000).

  • Il periodo complessivo di conservazione del posto si applica anche nel caso in cui si siano verificate , nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, almeno due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a tre mesi inoltre dal 1° ottobre 1999 il suddetto periodo di comporto prolungato viene riconosciuto automaticamente al lavoratore che alla scadenza del periodo di comporto breve abbia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a tre mesi.

Il rinnovo del CCNL del 1994 ha introdotto un sistema di penalizzazione per le malattie di durata non superiore a cinque giorni.

Nel caso in cui durante il triennio si siano verificati malattie di durata non superiore ai 5 giorni, in numero pari a 7 eventi, tutti i successivi eventi morbosi solo al fine del calcolo dei limiti del trattamento economico verranno computati dall'azienda in misura doppia. Esempio: ( 3 giorni = 6 per il comporto retributivo).

N.B. Non saranno conteggiati a tal fine le assenze dovute a ricovero ospedaliero ed a trattamenti terapeutici ricorrenti, fruiti presso enti ospedalieri e certificati, come il trattamento di emodialisi, lavoratori affetti dal morbo di Cooley e da neoplasie.