13 dicembre 2024 - 19:04
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Diritto allo sciopero

Contenuti di alcune Delibere interpretative e di orientamento della Commissione di garanzia

Delibera 00/168 (seduta del 13.04.2000)
Organizzazione e programmi dell’attività della Commissione, alla luce dell’approvazione del ddl di riforma della legge n. 146/90

"Tutti i procedimenti relativi a presunte violazioni commesse prima del 31 dicembre 1999 vanno archiviati", per cui alle violazioni commesse anteriormente a tale data, non si applicano le sanzioni di cui agli artt. 4 e 9 della legge 146/90.
"I comportamenti tenuti tra il 1° gennaio 2000 ed il 26 aprile 2000 (giorno di entrata in vigore della legge 83/2000), vanno valutati secondo le norme previgenti"(cioè secondo le norme della 146/90 prima stesura).

Delibera 00/169 (seduta del 4.05.2000)
Orientamenti sull’art.13, lett.a), legge 146/90, innovato dall’art.10 legge n. 83/2000

"Ai lavoratori dipendenti si applica transitoriamente, fino all’entrata in vigore di eventuali nuovi accordi valutati idonei o all’emanazione delle provvisorie regolamentazioni ai sensi dell’art. 13, lett.a), la regolamentazione derivante da accordi o da proposte della Commissione già vigenti in base alla legge 146/90".
"Scaduti 6 mesi (periodo transitorio) dall’entrata in vigore della legge 83/2000 (26 ottobre 2000), la Commissione, qualora non siano stati stipulati in detto termine nuovi accordi o gli stessi vengano dichiarati non idonei, in tutto o in parte, provvederà ad emanare le provvisorie regolamentazioni previste dalla legge".
(Il periodo transitorio di 6 mesi previsto per i lavoratori autonomi, la Commissione lo ha esteso per via analogica anche ai lavoratori dipendenti).
"Le astensione collettive dei lavoratori autonomi, fino all’entrata in vigore dei codici di autoregolamentazione valutati idonei oppure delle provvisorie regolamentazioni della Commissione, sono disciplinate dalla legge 146/90, come innovata dalla legge 83/2000".

Delibera 00/173 (seduta del 18.05.2000)
Disciplina transitoria relativa alle procedure di raffreddamento e di conciliazione

Immediata precettività dell’obbligatorietà delle procedure di raffreddamento e di conciliazione (da esperire preventivamente alla proclamazione di sciopero).
Nel periodo transitorio, in attesa di un nuovo accordo relativo a tali procedure valutato idoneo o, in difetto, di una provvisoria regolamentazione della Commissione, le parti dovranno applicare le regole procedurali già contenute negli accordi ancora vigenti, oppure, in alternativa, adire la via amministrativa disciplinata dall’art. 2, comma 2, legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000".
La comunicazione della proclamazione di sciopero, deve contenere l’esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, poiché, in mancanza, la Commissione provvederà all’immediata comunicazione di tale inottemperanza ed eventualmente all’invito di cui all’art. 13 lett.d) della legge 146/90, come modificato dalla legge 83/2000 (cioè inviterà con apposita delibera a riformulare la proclamazione in conformità alla legge, differendo l’astensione ad altra data).
Inoltre la Commissione informa le parti che qualora dovesse verificarsi il mancato esperimento delle procedure, il comportamento delle parti dovrà essere il seguente:
nel caso in cui le procedure siano state esperite (ma non riportate nel documento di proclamazione), la Commissione invita le parti a darne immediata notizia alla stessa;
se le parti non hanno esperito le procedure, la proclamazione dello sciopero, essendo illegittima, deve essere immediatamente revocata;
se le parti non intendono adottare le procedure concordate in accordi o contratti collettivi, oppure nel caso in cui le parti non siano firmatarie di procedure concordate, devono far ricorso alla procedura amministrativa di cui all’art.2, comma 2, come modificato dalla legge 83/2000.

Delibera 00/174 (seduta del 1.06.2000)
Disciplina relativa alle procedure amministrative di conciliazione

L’art.2, comma2 della legge 146/90, come modificata dalla 83/2000, subordina la legittimità della proclamazione dello sciopero al previo esperimento del tentativo di conciliazione. Laddove le parti non ritengano opportuno applicare le procedure contrattuali, la legge prevede la possibilità di esperire una procedura alternativa.
Tale procedura è il tentativo amministrativo di conciliazione, che verrà esercitato davanti al Prefetto o al Comune in sede locale, o davanti al Ministro del lavoro in sede nazionale.
La mancanza nella legge di un termine entro il quale esperire tale tentativo e l’impossibilità di ipotizzare una dilazione temporale eccessiva, ha spinto la Commissione ha stabilire un termine.
La Commissione ha deliberato che qualora l’incontro tra le parti non sia intervenuto nei 5 giorni giorni lavorativi successivi alla comunicazione della richiesta dell’organizzazione sindacale, la stessa riterrà adempiuto l’obbligo dell’organizzazione sindacale di far precedere alla proclamazione dello sciopero l’esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, e pertanto legittima la proclamazione dello sciopero medesimo.

Orientamento della Commissione (seduta del 20.07.2000)
Adesione a scioperi ed esperimento delle procedure

L’organismo garante, ha espresso un orientamento circa l’espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di successiva adesione di diverse organizzazioni sindacali.
L’indirizzo della Commissione è stato il seguente:
"Ove si tratti di adesione, per la medesima vertenza e con le stesse motivazioni, ad uno sciopero proclamato da altre organizzazioni sindacali per il quale siano state esperite, con esito negativo, le procedure di raffreddamento e di conciliazione, tali procedure non debbono essere ripetute dall’organizzazione sindacale che aderisce".
"Ove, invece, si tratti di autonoma proclamazione inerente a differenti rivendicazioni (con mera coincidenza di data ed eventualmente di modalità), l’organizzazione sindacale proclamante dovrà esperire le procedure anzidette preventivamente rispetto alla proclamazione".

Delibera 00/210 (seduta del 21.09.2000)
Delibera interpretativa in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione

Si tratta di una delibera interpretativa (e cioè che fornisce dei chiarimenti) ai contenuti della precedente delibera 00/173 relativa alle procedure di raffreddamento e conciliazione.
Nella delibera 00/210, la Commissione distingue tra "regime transitorio delle procedure" e "disciplina a regime delle procedure".
Con l’espressione "regime transitorio delle procedure", intende riferirsi alla disciplina delle procedure durante il periodo transitorio.
L’organismo di garanzia si è così pronunciato:
obbligatorietà in ogni caso dell’esperimento preventivo di una procedura conciliativa;
obbligo per le organizzazioni sindacali non firmatarie di accordi in materia, di adire la via della conciliazione amministrativa prevista dalla legge (art.2, comma2);
libertà per le parti firmatarie di previgenti procedure contrattuali, di scegliere, di comune accordo o unilateralmente, in alternativa alle procedure contrattuali di conciliazione, la via della conciliazione amministrativa.
Diversamente, la "disciplina a regime delle procedure", si riferisce ad un momento diverso e precisamente alla disciplina delle procedure alla scadenza del periodo transitorio di 6 mesi .
Poiché alla scadenza dei 6 mesi le parti dovranno concordare le procedure di raffreddamento e di conciliazione, una volta che tali procedure avranno ottenuto il placet della Commissione di garanzia sulla base di una sua delibera di idoneità, tali procedure saranno vincolanti per le entrambe le parti sociali. Ciò significa che le parti dovranno obbligatoriamente esperire quelle procedure concordate. Esiste una sola eccezione a tale obbligo: quando le parti, d’intesa, decidano di non applicare le procedure contrattuali, bensì la via amministrativa.
Per i sindacati non firmatari e quindi non partecipanti alla contrattazione, non potranno essere estese le procedure di conciliazione contrattuali valutate idonee dalla Commissione.
A meno che tali soggetti non vogliano volontariamente assoggettarsi alla procedura di conciliazione prevista dal suddetto accordo, l’unica strada percorribile ed obbligatoria, è la conciliazione amministrativa prevista dall’art. 2, comma 2 della legge 146/90 come modificata dalla 83/2000.
In tale delibera interpretativa, l’organismo di garanzia pone l’accento anche su un’altra questione che potrebbe essere mal interpretata se non correttamente spiegata: "la procedura amministrativa non si pone in alternativa con l’intera procedura contrattuale (di raffreddamento e conciliazione), ma con la sola parte della procedura contrattuale relativa alla conciliazione".
Inoltre, la garanzia di una parità di trattamento tra sindacati firmatari e sindacati non firmatari di accordi sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione, deriva dall’estensione anche ai sindacati non firmatari, dell’obbligo di una pausa di raffreddamento del conflitto. Per cui la durata del raffreddamento dei conflitti (come stabilita negli accordi valutati idonei), dovrà essere rispettata anche dai soggetti non firmatari.

Delibera 00/225 (seduta del 12.10.2000)
Orientamenti della Commissione sulla legge 12 giugno 1990, n.146/90, alla luce dell’approvazione della legge 11 aprile 2000,n.83

Nell’art.2, comma2 è contenuto il principio della rarefazione oggettiva, ossia l’obbligo di osservare "intervalli minimi" tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo al fine di "evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all’articolo 1".
La Commissione con tale delibera interpretativa, sostiene che dal principio della rarefazione discendono 2 regole:

A) Regola implicita: intervallo soggettivo.
Tale regola si basa sul presupposto che seppur l’art.2, comma2 della legge 146/90, come modificata dalla legge 83/2000, "collega direttamente la regola dell’intervallo minimo tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione dello sciopero alla finalità di evitare l’addensamento sullo stesso servizio di scioperi ravvicinati, proclamati da diversi soggetti sindacali", la Commissione ritiene che "tale finalità debba a maggior ragione condurre a ritenere implicita nel principio di rarefazione, la regola dell’intervallo minimo tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando si tratti degli scioperi proclamati dallo stesso soggetto sindacale".
Dalla regola dell’intervallo soggettivo, a detta della Commissione derivano 2 frammenti:
a) ciascun soggetto sindacale è tenuto a non proclamare uno sciopero immediatamente dopo l’effettuazione (o la revoca legittima) dello sciopero precedente; è fatto divieto al soggetto sindacale di proclamare "scioperi a pacchetto" (=divieto di proclamazioni plurime). La Commissione fa derivare tale divieto dall’interpretazione dell’art.2, comma 2, secondo il quale ogni azione di sciopero deve essere distanziata dalla successiva, da un intervallo minimo. In base a tale divieto, ogni proclamazione potrà avere ad oggetto un solo sciopero (quindi vi è l’impossibilità di calendarizzare preventivamente più scioperi). La possibilità, per la stessa organizzazione sindacale, di proclamare un successivo sciopero vi sarà solo a seguito dell’effettuazione o della legittima revoca della precedente astensione.
b) La legge rinvia alle parti o in difetto, alla Commissione, il compito di stabilire l’intervalli minimo. La Commissione, in attesa che ciò avvenga, ha stabilito che tale intervallo di tempo dovrà essere "ragionevole".

B) Regola esplicita: intervallo oggettivo.
Tale regola impone che:
"ogni soggetto sindacale proclami un solo sciopero per volta (divieto di scioperi a pacchetto) e che non è possibile proclamare un nuovo sciopero prima di aver effettuato (o revocato) il precedente".
"Ogni soggetto sindacale nel proclamare il proprio sciopero deve tener conto che la data fissata per lo sciopero, sia distanziata dalla data prevista per altri scioperi, precedentemente proclamati da altri sindacati, in modo tale che, complessivamente, la continuità del servizio non sia vulnerata dallo stillicidio di scioperi".
Anche in tal caso si parla di intervallo di tempo "ragionevole" tra due azioni di sciopero.
Inoltre la Commissione nella stessa delibera definisce dei criteri di orientamento per individuare in quali casi ci si trovi nella situazione di addensamento oggettivo di scioperi:
- a livello nazionale: quando vi siano scioperi nazionali che coinvolgano l’intero servizio; scioperi nazionali di una o più categorie coinvolte nello stesso servizio, la cui astensione dal lavoro abbia effettiva incidenza sulla funzionalità del servizio; scioperi aziendali, quando l’azienda operi su tutto il territorio nazionale; scioperi locali che, per l’importanza del servizio su cui incidono o per l’ampiezza del bacino di utenza, sono equiparabili negli effetti a scioperi nazionali;
- a livello locale: nel caso di scioperi locali che incidano sullo stesso bacino di utenza di un precedente sciopero locale o nazionale; nel caso di scioperi locali, che pur non incidendo direttamente sullo stesso bacino di utenza, siano proclamati "a scacchiera", provocando una funzionalità del servizio "a singhiozzo", che complessivamente ne comprometta la continuità.

Delibera 00/226 (seduta del 12.10.2000)
Procedure di raffreddamento e conciliazione

Poiché in base all’art.2, comma2 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000, la proclamazione di ogni azione di sciopero deve essere necessariamente preceduta dall’esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, la Commissione ha deliberato su una questione strettamente connessa con tale disposto legislativo e cioè: "se la regola dell’esperimento di tali procedure debba essere applicata nell’ambito di una medesima vertenza ad ogni sciopero successivo al primo (per il quale siano state preventivamente esperite con esito negativo le previste procedure), o se al contrario la regola debba valere solo per la prima azione di sciopero".
Su tale problematica la Commissione ha ritenuto che:
- "l’esenzione dal preventivo esperimento delle procedure possa essere ammessa nel caso (ed esclusivamente nel caso) in cui si tratti di uno sciopero successivo al primo della vertenza, proclamato a breve distanza di tempo dal precedente, e sempre che non si siano verificate nel frattempo modificazioni nelle posizioni delle parti o nei termini del conflitto, tali da rendere utile la riapertura di una procedura di conciliazione";
- "ove invece la proclamazione di uno sciopero, pur collegandosi idealmente ad uno o più scioperi effettuati nell’ambito di una vertenza, risulti separata dall’effettuazione dello sciopero precedente da un più ampio lasso di tempo, un nuovo esperimento preventivo delle procedure di raffreddamento e conciliazione si rende necessario, al fine di consentire una nuova verifica in ordine alla possibilità di trovare una soluzione pacifica del conflitto".

Delibera 01/58 (seduta del 31.05.2001)
Rettifica della proclamazione di uno sciopero a seguito di intervento della Commissione o dell’autorità precettante. Rispetto al termine di preavviso

"Ove lo sciopero debba essere riploclamato per non aver il soggetto proclamante adempiuto all’obbligo di esperire preventivamente le procedure di raffreddamento e di conciliazione:
- la proclamazione successiva all’esperimento delle procedure, costituisce una nuova proclamazione;
- nella fissazione della data dello sciopero (della nuova proclamazione), si dovrà rispettare il termine del preavviso.
Per quanto riguarda il termine del PREAVVISO, la Commissione distingue altre 2 ipotesi:
- se la rettifica della proclamazione comporta modificazioni non sostanziali delle modalità di sciopero (es. riduzione della durata dell’astensione, o riduzione dell’ambito dello sciopero), non è necessario il rispetto del termine del preavviso (ciò significa che se si rettifica la proclamazione dello sciopero per tali motivi, il preavviso da considerare sarà quello che decorre dal documento di proclamazione, senza una nuova decorrenza);
- se, invece, la rettifica della proclamazione comporta sostanziali modificazioni circa le modalità, la durata, la collocazione oraria e l’ambito, il termine di preavviso dovrà essere rispettato (per cui dovranno decorrere nuovi 10 giorni, diversi da quelli della precedente proclamazione).
Inoltre la Commissione ha deliberato che nel caso di adesione da parte di una o più organizzazioni sindacali ad uno sciopero già proclamato da altri soggetti, il termine di preavviso deve essere rispettato laddove dall’adesione derivino conseguenze in ordine alla rilevanza soggettiva e all’ambito oggettivo dello sciopero (di cui debbano essere preventivamente avvertite le amministrazioni e le aziende interessate al fine di predisporre le prestazioni indispensabili, nonché di dare corretta e tempestiva informazione all’utenza).
Da ciò ne deriva che laddove tali conseguenze non si verifichino, il termine del preavviso non dovrà essere rispettato, per cui i soggetti che hanno aderito seguiranno il termine di preavviso dei soggetti proclamanti.

Delibera 02/36 (seduta del 7.03.2002)
Orientamento interpretativo in ordine all'apertura di una nuova vertenza con correlativa apertura di procedure di conciliazione, in pendenza della effettuazione di uno sciopero gia' proclamato per altro motivo dalla stessa organizzazione sindacale.

Con riferimento alla possibilita' di insorgenza di una nuova vertenza, con obbligo di correlativa apertura delle procedure di raffreddamento e conciliazione, in pendenza della effettuazione di uno sciopero proclamato per altro motivo dalla stessa organizzazione sindacale, la Commissione di garanzia ha stabilito che l'organizzazione sindacale, in pendenza di uno sciopero gia' dichiarato per una determinata vertenza, qualora se ne apra un nuova, dovra' procedere all'effettuazione di una ulteriore procedura di raffreddamento e conciliazione solo ove le due vertenze citate siano effettivamente diverse.