13 dicembre 2024 - 20:24
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LE FERIE

Criterio generale

L’istituto delle ferie annuali, riconosciuto dall’art. 36, comma 3, Cost., ha la funzione di consentire il recupero delle energie fisiche e psichiche e di soddisfare esigenze personali e familiari del lavoratore.
Ogni lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane e non può rinunciarvi.
Il predetto periodo minimo di 4 settimane non può essere sostituito dalla relaiva indennità sostitutiva, se non in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

OPERAI* E IMPIEGATI

4 settimane

4 settimane
fino a 10 anni di anzianità

4 settimane più 1 giorno
fino a 18 anni di anzianità

4 settimane più 6 giorni
con anzianità superiore


*Dal testo dell'accordo del 20 gennaio 2008, per quanto riguarda la maturazione dei giorni di ferie aggiuntivi in base all'anzianità aziendale, che fino ad oggi era prevista per gli impiegati, dal 1° gennaio 2008 sarà esteso anche agli operai e l'anzianità necessaria per la maturazione decorrerà da quella data.Tuttavia, per tener conto almeno in parte dell'anzianità pegressa, coloro che matureranno 10 anni di anzianità aziendale e 55 anni di età, avranno diritto ad un giorno di ferie in più.
Ai lavoratori operai attualmente in forza, onde evitare che la retribuzione annua si riduca per effetto della mensilizzazione saranno retribuite ulteriori 11 ore annue in occasione del pagamento della tredicesima mensilità

Misura

La durata del periodo di ferie è stabilita dai contratti collettivi di categoria, in misura anche differenziata per classi di lavoratori in funzione ad esempio del livello d’inquadramento e/o dell’anzianità di servizio maturata.
Per individuare lo scaglione di anzianità ai fini del calcolo delle ferie viene computato il periodo trascorso dalla data di assunzione del lavoratore (ivi compreso l’eventuale periodo di prova) fino al momento della maturazione del diritto.
La misura delle ferie può essere determinata in settimane, in giorni o in ore; ciascuna unità di misura può essere trasformata nelle altre mediante i coefficienti contrattuali.

Esempio riferito ad un operaio o impiegato di un’azienda metalmeccanica con diritto a 25 giorni di ferie dal 10° e fino al 18° anno di anzianità ed a 30 giorni di ferie per anzianità di servizio più elevate.
Nell’anno in cui il lavoratore realizza il passaggio allo scaglione superiore (a decorrere dal 1° aprile ed in presenza di un periodo annuale di maturazione delle ferie che va da gennaio a dicembre) le ferie spettanti risulteranno dal seguente conteggio:

  • periodo 1° gennaio - 31 marzo = giorni 6,25 (25 x 3/12)
  • periodo 1° aprile - 31 dicembre = giorni 22,50 (30 x 9/12)
  • periodo 1° gennaio - 31 dicembre = giorni 6,25 22,50 = 28,75

Molti contratti collettivi commisurano la durata delle ferie a giorni lavorativi riferiti ad un orario settimanale di lavoro distribuito su 6 giorni (dal lunedì al sabato); in questo caso, per le aziende che operano in regime di settimana corta occorre provvedere al riproporzionamento del periodo di ferie mediante il coefficiente 1,20.
Così ad esempio, nel caso sopra esaminato i 28,75 giorni di ferie (relativi ad un orario settimanale di lavoro distribuito su 6 giorni) corrispondono a 23,96 giorni (28,75 : 1,20) se riferiti ai 5 giorni lavorativi della settimana corta.
I minori che non hanno compiuto 16 anni hanno diritto ad un periodo annuale di ferie non inferiore a 30 giorni; quelli di età superiore ad un periodo di ferie non inferiore a 20 giorni all’anno.

Maturazione

I giorni di ferie spettanti si calcolano considerando due variabili: la maturazione del diritto al momento del godimento delle ferie; la durata stabilita dai contratti collettivi o, in alcuni casi particolari, dalla legge.

La maturazione delle ferie è collegata all’effettiva prestazione di lavoro. Esse, infatti, maturano, durante un periodo di dodici mesi stabilito dalla legge, in presenza della prestazione lavorativa o di un’assenza che, dalla legge o dai contratti collettivi, è equiparata al servizio effettivo (Cass. SU 12 novembre 2001 n. 140209). Le ferie maturano anche durante il periodo di prova (Corte Costituzionale 22 dicembre 1980 n. 189).

Ogni mese di servizio dà diritto ad un dodicesimo del periodo annuale di ferie spettanti e le frazioni di mese di almeno 15 giorni valgono come mese intero.

Assenza Maturano Non maturano
Astensione obbligatoria per maternità e congedo di paternità SI
(Art. 22, c. 3, e 29 D.Lgs.151/2001)
Astensione facoltativa per maternità NO
(Art. 34, c. 5, D.Lgs.151/2001)
Malattia del bambino NO
(Art. 48 D. Lgs. 151/2001)
Congedo matrimoniale SI
(RDL 1334/37)
Infortunio SI
(CCNL)
Ferie SI
(Cass. 15 febbraio 1985 n.1315)
Sciopero NO
(Cass. 15 febbraio 1985 n.1315)
CIG a zero ore NO
(Cass. 17 gennaio 1991 n. 408)
CIG a orario ridotto SI
(Cass. 1° ottobre 1991 n.10205)
Malattia SI
(Cass. SU 12 novembre 2001 n.14020)
Incarichi presso i seggi elettorali SI
(Art. 11 L. 53/90)
Richiamo alle armi SI
(legge n. 653/1940)
Permessi retribuiti SI
(Conv. OIL 132/70)
Aspettativa NO
(contratti collettivi)
Contratti di solidarietà SI
(Circ. INPS 13 luglio 1994 n.212)
I contratti collettivi possono prevedere altre tipologie di assenze che non interrompono la mutazione delle ferie.

Fruizione

Almeno 2 settimane entro l’anno di maturazione. Al datore di lavoro compete di stabilire il periodo di fruizione delle ferie e le relative modalità, a seguito di una valutazione comparativa delle esigenze dell’impresa e degli interessi dei lavoratori. A questi ultimi spetta solo l’indicazione (facoltativa) del periodo entro il quale ciascuno intende fruire del riposo annuale.

Con un recente provvedimento (D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213) il legislatore è intervenuto sulla disciplina delle ferie e in particolare sull’aspetto della fruizione. Il periodo di ferie infatti, per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 66/2003, va goduto per almeno due settimane, consecutive nel caso il lavoratore lo richieda, entro l’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

In caso di inosservanza delle disposizioni sulla fruizione delle ferie il datore di lavoro è punibile con una sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo a cui si riferisca la violazione.

Il potere del datore di lavoro di stabilire il periodo di godimento delle ferie implica anche quello di modificarlo in base ad una riconsiderazione delle esigenze aziendali; In ogni caso, comunque, onde consentire al prestatore, la conoscenza del periodo in cui può fruire delle ferie o la possibilità di sollevare eventuali obiezioni, circa la fruizione dello stesso, sarà necessario che il datore di lavoro ne dia preventiva comunicazione (art.2109 del Codice Civile), in forma scritta o attraverso qualsiasi altro mezzo idoneo (Cass. 11/02/2000, n.1557).

Assenze e maturazione

Prassi amministrativa, giurisprudenza e norme nazionali e internazionali regolano i rapporti tra le ferie e gli altri istituti che possono interrompere il godimento delle stesse, ad es. malattia, maternità, congedo parentale, infortunio, CIG.

Per quanto riguarda la CIG, ad es., c’è da distinguere tra lavoratore soggetto a CIG che presta la propria opera a orario ridotto e il lavoratore CIG a “zero ore” che non presta alcuna attività lavorativa: in virtù del principio generale sulla natura delle ferie secondo cui “tale istituto giuridico ha fondamentalmente lo scopo di reintegrare le energie fisiche consumate in relazione al servizio prestato o da prestare in un anno intero” il Ministero ha chiarito che nel caso di lavoratore in CIG, con prestazione lavorativa ridotta, si debba procedere alla maturazione del diritto alle ferie, in considerazione del fatto che si tratta “sempre di periodi lavorativi effettuati anche se ridotti”.

Differente è invece il caso del lavoratore in CIG a “zero ore”. Infatti in tale fattispecie non si ravvede la necessità di reintegrare le energie psicofisiche del lavoratore e pertanto il dipendente non matura di norma il diritto a tali ferie. Chiarimenti importanti sono contenuti nella circolare INPS 17 maggio 1999 n. 109.

La malattia insorta prima dell’inizio del periodo di ferie non incide sulle ferie stesse.

Nel caso di insorgenza dello stato di malattia durante le ferie, il lavoratore, per modificare la natura della sua assenza, deve osservare tutti gli adempimenti previsti dalla prassi amministrativa (comunicazione al datore di lavoro, ecc.). L’effetto sospensivo non ha, però valore assoluto, ma dipendete dalla incompatibilità effettiva del singolo stato morboso con l’essenziale funzione di riposo, recupero, delle energie pisco-fisiche e ricreazione, propria delle ferie (Cass. 6 aprile 2006 n. 8016).