29 marzo 2024 - 10:05
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INFORTUNIO

Definizione, assicurazione obbligatoria, adempimenti e relative prestazioni.
D.P.R. 1124 del 30.06.1965
(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

1. L’infortunio sul lavoro
Si definisce infortunio sul lavoro, l’evento lesivo determinato da causa violenta in occasione di lavoro.
Sono compresi nell’assicurazione obbligatoria gestita dall’ INAIL quelli dai quali siano derivate la morte oppure un’inabilità permanente al lavoro, ovvero un’inabilità temporanea assoluta comportante l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni.
A decorrere dal marzo 2000, sono compresi anche gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
(art.2 D.P.R. 1124/65).

2. Adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore
Premesso l’obbligo di iscrizione all’Ente assicurativo, ed il pagamento dei premi dovuti per le persone assicurabili in relazione all’attività esercitata da parte dei datori di lavoro (artt. 1, 4 e 28 DPR 1124/65), in conseguenza dell’evento infortunistico incombono sul datore di lavoro e lavoratore una serie di obblighi, la cui inosservanza determina l’applicazione di sanzioni amministrative. Tra i principali segnaliamo:

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Adempimento Fonte normativa Sanzione
Richiesta di visita medica

Redigere la richiesta di visita medica e accompagnare, a proprie spese, il lavoratore al luogo nel quale questi può ricevere le prime immediate cure, Pronto Soccorso oppure all’ambulatorio Inail più vicino; o anche far venire il medico sul luogo in cui l’infortunato si trova, se intrasportabile.

art. 92 DPR
1124/1965

art. 244 DPR
1124/1965

Sanzione Amministrativa da € 25,00 a 154,00 (misura ridotta € 51)
Ai sensi art. 15 d. lgs 758/94
Denuncia d’infortunio

Predisporre la denuncia di infortunio, in forma cartacea oppure telematica, qualora la prognosi sia superiore a 3 gg e trasmetterla alla sede Inail competente (individuata in quella nel cui ambito territoriale è ubicato il domicilio del lavoratore), entro 2 gg da quello in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza, tramite il certificato medico, (escludendo quest’ultimo giorno per il calcolo dei 2 gg art.155 c.p.c.).
Esemplificando se il certificato perviene al datore di lavoro il giorno 4 la denuncia deve essere trasmessa entro il giorno 6.
Se il giorno di scadenza è festivo, il termine va spostato al 1^ giorno non festivo (circ. Inail 18.1.2006); il sabato è considerato un normale giorno feriale.
Nel caso in cui l’inabilità per infortunio pronosticato guaribile entro 3 gg, si prolunghi al quarto ed oltre, i due giorni si contano a partire dalla ricezione della certificazione successiva.
In caso di morte o di pericolo di morte, la denuncia va anticipata telegraficamente (o tramite fax) entro 24ore dal momento dell’infortunio.

art. 53 DPR 1124/1965

Inail Circ. 2 Aprile 1998 n°22

Inail circ. 24 Agosto 2004, n° 54.

In caso di mancata o ritardata denuncia Sanzione Amministrativa da € 258,00 a 1.549,00 (misura ridotta € 516) ai sensi art. 2 L. 561/1993

Registro infortuni:
compilazione

Provvedere alla compilazione del registro infortuni qualora l’evento lesivo comporti un'assenza dal lavoro di almeno un giorno Dlgs 626/94, art. 4, comma 5, lettera o ), così come modificato dal .Dlgs242/96). Mancata istituzione del registro infortuni Sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.008,00 (art. 89 dlgs 626/94)
Denuncia di infortunio all’Autorità di pubblica sicurezza Predisporre la denuncia di infortunio all’Autorità di pubblica sicurezza negli stessi termini previsti per la denuncia all’Inail Art. 54 c.2 DPR 1124/65 (Inail, circ. 18.1.96 e Min. lav., circ. n. 92, 4.7.1996; Inail, circ. n. 22, 2.4.1998, Min. lav., circ. n. 92, 4.7.1996.) In caso di mancata o ritardata denuncia Sanzione Amministrativa da € 258,00 a 1.549,00 (misura ridotta € 516)
Ai sensi art. 2 L. 561/1993
Per inadempimenti Mancata corresponsione al lavoratore infortunato della retribuzione e dell’indennità temporanea e ogni altro inadempimento al Titolo I, salvo diversa espressa sanzione. Art. 15 d.lgs 758/94 (art. 195 dpr 1124/1965) Sanzione amministrativa da € 25,00 a 154,00 In misura ridotta € 50,00


OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Adempimento Fonte normativa Sanzione

Comunicazione e consegna certificazione medica

Dare immediata comunicazione al datore di lavoro dell’infortunio accadutogli, anche se di lieve entità.
Far pervenire al datore di lavoro i certificati medici attestanti l'inizio, la continuazione e la guarigione dall' infortunio.

art. 52, Dpr.1124/65

Il mancato ottemperamento comporta la perdita del diritto all'indennità economica temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto conoscenza

3. Trattamento economico durante l’assenza per infortunio
Al lavoratore che subisce un infortunio sul lavoro, spetta il seguente trattamento economico:

  • Giorno infortunio e nei tre giorni successivi : trattamento a carico datore di lavoro come previsto dal DPR 1124/65 e nella misura di cui alla tabella che segue;
  • Indennità economica giornaliera per inabilità temporanea a carico INAIL in tutti i casi in cui, in conseguenza dell'evento lesivo, il dipendente non può attendere al proprio lavoro.
  • Eventuale integrazione economica da parte del datore di lavoro, nei limiti previsti dal contratto collettivo.

Le percentuali applicate per il calcolo delle indennità da corrispondere al lavoratore infortunato, così detta “Garanzia legale” sono le seguenti:

Periodo Trattamento
giorno dell’ infortunio 100% del guadagno medio giornaliero a completo carico del datore di lavoro
dal 1° al 3° giorno – carenza 60% del guadagno medio giornaliero a completo carico del datore di lavoro (salvo diversa migliore previsione della contrattazione individuale o collettiva).
dal 4° al 90° giorno (anche non continuativi) 60% della retribuzione media giornaliera a carico INAIL
dal 91° giorno alla guarigione

75% della retribuzione media giornaliera a carico INAIL

L’indennità per inabilità temporanea a carico dell’Inail, calcolata facendo riferimento alla retribuzione media giornaliera riferita ai 15 giorni immediatamente precedenti l'evento stesso, comprese le quote di ferie, festività e mensilità aggiuntive, è dovuta per tutti i giorni, compresi i festivi, ed è corrisposta per l’intera durata dell'inabilità temporanea assoluta, Si precisa che per il calcolo dell’incidenza dello straordinario e delle festività ci si è adeguati a quanto previsto attualmente dal sistema informatico dell’inail.

Precedentemente invece si procedeva:

straordinario : compenso per straordinario diviso le ore ordinarie del periodo stesso, moltiplicato l’orario settimanale fratto sei.

Festività : retribuzione media giornaliera (RMG) per 3.33%

Ai sensi degli artt. 68 e 73 dpr 1124/65, il trattamento di cui sopra, spetta al lavoratore infortunato per tutte le giornate compresi i festivi. (si precisa che ai sensi dell’art. 5 della L. 260/49, la festività va comunque pagata o integrata al 100% a carico del datore di lavoro) .

A norma dell'art. 71, D.P.R. n. 1124, il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso tra quelli da computare per la determinazione della durata delle conseguenze dell'infortunio stesso.

L’Inail con circolare n. 27 del 14 giugno 1979, ha affermato che la decorrenza della carenza è operante anche quando il lavoratore abbandoni il lavoro in conseguenza dell’infortunio in data successiva a quella dell’evento. La stessa carenza opera una sola volta per lo stesso evento infortunistico per cui non deve essere applicata sia in caso di ricaduta che di ricoveri (successivi) per accertamenti.

Per ciò che concerne il trattamento economico a carico del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 73 del dpr 1124/65, lo stesso è obbligato a corrispondere un’indennità per il giorno dell’infortunio ed i 3 gg successivi. Per la determinazione di detta retribuzione , si deve far riferimento al guadagno medio, che tiene conto di quanto percepito negli ultimi 15 giorni precedenti l’evento e fa parte della così detta GARANZIA LEGALE.
Considerato che la maggior parte dei ccnl prevedono che il datore di lavoro debba garantire nel periodo d’infortunio una quota della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato la propria attività, diventa necessario confrontare che quanto corrisposto in applicazione della pattuizione collettiva non sia inferiore a quanto previsto dalla GARANZIA LEGALE in considerazione della circostanza che l’INDENNITA legale DEVE ESSERE corrisposta PER TUTTI I GIORNI DI CALENDARIO e non solo per quelli lavorativi come previsto dalla garanzia contrattuale.

In base al combinato disposto degli articoli 117 e 118 del D.P.R. 1124/65 ai fini della liquidazione dell'indennità, si deve fare riferimento:

  • a tabelle di retribuzioni medie e convenzionali stabilite per determinati lavori o per determinate località o anche per singole imprese o per speciali categorie di lavoratori;
  • alla retribuzione giornaliera calcolata, con riguardo al guadagno medio degli ultimi 15 giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio c.d. retribuzione media giornaliera, maggiorata dell’incidenza dello straordinario relativo agli ultimi 15 gg, e dei ratei di ferie, mensilità aggiuntive e dei riposi aggiuntivi, e delle festività.

Verranno pertanto applicati i seguenti criteri:

Tipologie di retribuzione

Per Retribuzione ad ore:

Pre Retribuzione fissa mensile:

Ordinaria

(Guad. Medio orario X orario settimanale) / 6

(Retrib. contrattuale mensile) / 25

Straordinario

(Retrib. Straordi. 15 gg prec) / 12.5

(criterio uniformato al sistema informatico dell’Inail)

(Retrib. Straordi. 15 gg prec) / 12.5

Ferie e Rip. agg. contarttuali

(RMG ordinaria X numero gg) / 300

(RMG ordinaria X numero gg) / 300

Festività

(RMG X n. festività nell’anno) / 300

(criterio uniformato al sistema informatico dell’Inail)

Non considerate poiché la normativa ha tenuto conto dell’incidenza delle festività rapportando a 25 giornate la retribuzione

Mensilità aggiuntiva

RMG ordinaria X 0.0833

RMG ordinaria X 0.0833

Eventuali

Compensi

Aggiuntivi

Compensi aggiuntivi pari ad una percentuale della retribuzione ordinaria determinati in misura oraria

Sono accreditati nella stessa percentuale

Compensi aggiuntivi pari ad una percentuale della retribuzione ordinaria mensile

Valore % sulla retr mensile + retr contrattuale (mensile) / 25

Compensi aggiuntivi determinati in misura fissa giornaliera (indipendentemente dal numero delle ore prestate ma legate alla effettiva presenza)

Calcolo incidenza giornaliera:
Valore indennità corrisposta / gg corresponsio ne X gg lavorati contrattualmente per settimana / 6

Compensi aggiuntivi pari ad una misura fissa giornaliera, occorre calcolarne l’incidenza giornaliera

Compenso giornaliero X gg lavorativi contrattuali settimanali / 6

1

Compensi aggiuntivi determinati in misura fissa giornaliera (indipendentemente dal numero delle ore prestate e dalla effettiva presenza)

Calcolo incidenza giornaliera:
Valore indennità corrisposta / gg potenziali lavorativi quindicina X gg lavorati contrattualmente settimana / 6

Compensi aggiuntivi pari ad una misura fissa mensile occorre calcolarne l’incidenza giornaliera

Valore mensile del compenso / 25

Altri compensi su base annua

Importo annuo/300

Importo annuo/300

L'indennità economica erogata dall'Inail non è cumulabile ovvero sostituisce le eventuali prestazioni dovute dall’Inps relative agli eventi di malattia, maternità, sanatoriale e cassa integrazione guadagni, è cumulabile invece con il congedo matrimoniale nei limiti della retribuzione che sarebbe spettata se avesse lavorato.

Regime fiscale e contributivo Indennità economica temporanea

Gli importi, corrisposti dall'Inail a titolo di indennità economica durante l'assenza dal lavoro del dipendente per infortunio o malattia professionale, sono redditi soggetti a ritenuta fiscale (circ. Dir Gen II DD n. 38/8/2004 del 26/10/79) e tassati in maniera ordinaria ma non sono assoggettate previdenzialmente.

L'Inail, quale sostituto d'imposta emette la certificazione unica dei redditi ed il lavoratore può chiedere al proprio datore di lavoro, entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, di tenere conto durante le operazioni di conguaglio fiscale di fine anno (o di fine rapporto) anche delle somme in argomento e delle eventuali ritenute operate dall'Istituto.

Le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di integrazione e carenza sono considerate a tutti gli effetti retribuzione e, di conseguenza, assoggetta a ritenute previdenziali / assistenziali nonché all’imposizione fiscale.

Nella determinazione dell’integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL, occorre verificare se contrattualmente la stessa deve operare sul netto, in quanto non essendo dovuta, sull’ indennità corrisposta dall’Istituto, la contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, al fine di ottenere lo stesso netto che avrebbe percepito se avesse lavorato, occorre applicare l’istituto della lordizzazione.

UN ESEMPIO:
L’ infortunio nel CCNL Industria Metalmeccanici

Il contratto collettivo pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di integrare per un determinato periodo, il trattamento economico a carico dell’Inail, nel rispetto delle seguenti percentuali:

Anzianità

Retribuzione

100% per i primi:

50% per i successivi

fino a 3 anni

2 mesi

4 mesi

da 3 a 6 anni

3 mesi

6 mesi

oltre 6 anni

4 mesi

8 mesi


L’ assenza per malattia professionale od infortunio, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.).

Recuperare data da l'infortunio

L'infortunio sul lavoro sospende il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico.

Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza e convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il lavoratore deve presentarsi al datore di lavoro per la ripresa dell’attività lavorativa.

Qualora la prosecuzione dell'infermità oltre i termini di conservazione non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.

Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.

Il contratto dei Metalmeccanici Industria, prevede che per infortuni sul lavoro verificatisi in azienda successivamente all'1.1.2000 sarà garantita al lavoratore l'erogazione delle spettanze anticipando a carico del datore di lavoro le somme dovute dall’istituto assicuratore, così come avviene per il trattamento economico di malattia. A compensazione delle anticipazioni così effettuate, gli importi delle prestazioni di competenza dell'Ente assicurativo vengono liquidate direttamente all'azienda, ai sensi dell’art. 70 DPR 1124/65.

ART 70 DPR 1124/65
Alcuni contratti prevedono per il datore di lavoro l’obbligo di corrispondere l’intera retribuzione ai lavoratori assenti per infortunio anticipando quindi le somme dovute dall’Istituto assicuratore. Operativamente, a fronte di tale obbligo, il datore di lavoro presenta alla competente sede Inail una richiesta di autorizzazione per poter anticipare al dipendente le indennità a carico dell’Istituto. Quando il datore di lavoro avrà ricevuto l’autorizzazione, sarà sufficiente indicare nella relativa denuncia di infortunio di provvedere direttamente al pagamento dell’indennità, barrando l’apposita casella “anticipo ai sensi dell’art. 70 T.U. D.P.R. 1124/65”, per far si che la sede Inail competente disponga il rimborso delle somme anticipate direttamente al datore di lavoro.

Esempio:

Si analizza la retribuzione percepita da un operaio dell’industria metalmeccanica (fino a 15 dipendenti) che si supponga avere:
Retribuzione lorda mensile euro 2.000,00
Infortunio avvenuto in data 06/02/2006 con durata sino al 16/02/2006
Ore di lavoro straordinario svolto nei 15 gg precedenti: 16 ore retribuite al 25%.
Il dipendente matura 20gg ferie + 9 gg rol + 4 exfestività.
Si evidenziano i conteggi effettuati per il calcolo dell’infortunio a carico della società, dell’Inail e la determinazione del netto.

Emens:

Nella compilazione Emens del lavoratore interessato dall’infortunio, oltre all’indicazione del tipo di evento, si dovrà compilare la sezione “differenze accredito”, indicando la retribuzione persa, e cioè la retribuzione che sarebbe stata assoggettata a contribuzione se il lavoratore avesse prestato la normale attività lavorativa, in quanto l’infortunio rientra tra le tipologie di eventi che danno diritto alla contribuzione figurativa.
E’ utile precisare che l’evento va evidenziato in quanto di durata pari o superiore 7 giorni. Inoltre se la società nel mese di elaborazione del cedolino paga inserisce l’infortunio a titolo di variazioni del mese precedente, la tipologia di evento, la differenza da accreditare, il campo tipo copertura, dovranno riguardare la sezione “dati del mese precedente a quello in denuncia”.