29 aprile 2024 - 11:59
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Diritto allo sciopero

Come proclamare uno sciopero (ex Legge 146/90 e 83/2000)

La legge contiene delle regole precise che devono essere seguite prima dell’effettuazione di un qualsiasi sciopero che abbia ad oggetto servizi pubblici essenziali.

PROCEDIMENTO

Esperire obbligatoriamente e preventivamente alla proclamazione, le procedure di raffreddamento e di conciliazione.

Tale obbligo è previsto dall’art.2, comma 2, in cui è stabilito che le procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, devono essere esperite prima della proclamazione dello sciopero.

Si tratta di due distinte procedure il cui  svolgimento e la durata, sono regolati dai contratti o dagli accordi collettivi, frutto dell’autonomia delle parti, oppure in carenza di questi, dalla legge o dalle delibere di provvisoria regolamentazione della Commissione di garanzia.

LA PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO

Aperta una vertenza in un settore rientrante tra quelli ritenuti essenziali, una o più Organizzazioni Sindacali comunica per iscritto all’Azienda (o all’Associazione nazionale stipulante nel caso di controversie di livello nazionale), i termini della controversia.

In presenza di accordi, si aprono diverse ipotesi:
a)se l’azienda, ricevuta la comunicazione, non convoca le OO.SS. richiedenti entro un determinato numero di giorni (stabiliti dagli accordi), le stesse potranno procedere alla proclamazione dello sciopero;
b)se invece, l’azienda, ricevuta la comunicazione fissa un incontro con le controparti sindacali (incontro che dovrà avvenire entro un certo numero di giorni dal ricevimento della comunicazione ed è variabile da accordo ad accordo), si aprirà la procedura di conciliazione.

PROCEDURA DI CONCILIAZIONE (prevista nei contratti o negli accordi.)

I casi che possono prospettarsi sono:

  • esito negativo dell’incontro con conseguente legittimità nella proclamazione dello sciopero;
  • esito positivo dell’incontro per soluzione della vertenza.

Qualunque sia l’esito della procedura, verrà redatto apposito verbale. La data del verbale attestante l’esito negativo dell’incontro, sarà indispensabile per la proclamazione dello sciopero.

La legge 146/90, nell’articolo succitato, prevede inoltre la possibilità per le parti che non intendano adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, di richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga presso la prefettura o il comune (nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l’amministrazione comunale sia parte) se lo sciopero ha rilievo locale; presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale se lo sciopero ha rilievo nazionale. Tale procedura, definita conciliazione amministrativa, facoltativa per le parti firmatarie, diventa obbligatoria per i sindacati non firmatari di contratto.

Per evitare una eccessiva compressione del diritto di sciopero, la Commissione con delibera n. 174 del 1 giugno 2000 ha stabilito che "qualora l’incontro conciliativo delle parti non sia intervenuto nei 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione della richiesta dell’organizzazione sindacale, la Commissione riterrà adempiuto l’obbligo dell’organizzazione sindacale di fare precedere alla proclamazione dello sciopero l’esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, e pertanto (riterrà) legittima la proclamazione".

In una successiva delibera (delibera n.210 del 21.09.2000), sempre in tema di procedure di conciliazione e raffreddamento l’Autorità garante, ha chiarito che "la procedura amministrativa non si pone in alternativa con l’intera procedura contrattuale (di raffreddamento e conciliazione), ma con la sola parte della procedura contrattuale relativa alla conciliazione".

Va inoltre ricordato che l’art.13 lett. d) della legge stabilisce che essendo le due procedure condicio sine qua non della proclamazione di sciopero, laddove le parti non abbiano ottemperato a tale obbligo, tale omissione implicherà un intervento della Commissione stessa, con l'eventuale esercizio del potere di cui all'’art.13 lett. d): "può invitare con apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare la proclamazione in conformità alla legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione differendo l’astensione dal lavoro ad altra data".

Il fallimento delle succitate procedure, apre la strada all’azione di sciopero che vede come necessaria condizione la proclamazione.

PROCLAMAZIONE

Il tempo della proclamazione ed il contenuto della comunicazione.
La proclamazione è soggetta ad alcune regole:
- osservanza di un termine di preavviso non inferiore a 10 gg. rispetto alla data in cui si è deciso di effettuare lo sciopero;
- entro tale termine sarà responsabilità dell’amministrazione o dell’impresa erogatrice del servizio:

a) predisporre le misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili;

b) comunicare agli utenti mediante i mezzi di comunicazione di massa, almeno 5 giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, le date degli scioperi in calendario, le prestazioni minime garantite e le modalità di ripresa del servizio. Tale comunicazione consentirà all’utenza di usufruire dei servizi alternativi;

- comunicazione scritta (nel termine di preavviso) contenente:

1) avvenuto esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, con l’indicazione degli estremi del verbale di conciliazione;
2) data di effettuazione dello sciopero;
3) durata;
4) modalità di attuazione dello sciopero;
5) motivazione dello sciopero.

Destinatari della comunicazione:
- le amministrazioni o imprese che erogano il servizio;
- l’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui all’art.8 (organo precettante). Sarà tale ultimo ufficio a trasmettere immediatamente la comunicazione della proclamazione alla Commissione di Garanzia.

La legge inoltre dispone che……:
la data prescelta non ricada né nei giorni di franchigia (diversi da settore a settore), né sia concomitante con altre interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi che interessino il medesimo bacino di utenza anche se proclamate da soggetti sindacali diversi (se ad esempio a Roma è già stato proclamato per il giorno x uno sciopero che riguarda il trasporto pubblico locale, si dovrà evitare che nella stessa data ricada lo sciopero proclamato in un settore alternativo al suddetto).

La revoca dello sciopero:
la revoca dell’azione di sciopero, per essere legittima:
- deve essere comunicata non meno di 5 giorni prima della data prevista per l’effettuazione dello sciopero,
- tale scadenza potrà essere derogata solo se sia intervenuto un accordo tra le parti o la revoca sia giustificata da un intervento della Commissione di garanzia o dell’autorità competente alla precettazione ai sensi dell’art.8 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000.
[Fuori dai casi ora menzionati, la revoca spontanea costituisce una forma sleale di azione sindacale e "viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti dall’art.4, commi da 2 a 4-bis"(art.2, comma 6)].