13 dicembre 2024 - 18:18
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Diritto allo sciopero

Analisi degli articoli della legge

I SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI ED I DIRITTI DEGLI UTENTI

La difesa dei diritti dell’utenza, ha giocato un ruolo fondamentale nel giustificare l’adozione di una disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, ed ha costituito la cornice ideologica del confronto politico e tecnico sulle linee della nuova legge.
Il legislatore, si è trovato a dover dare risposta a due domande fondamentali:
- quali fossero i diritti, il cui godimento doveva essere contemperato con l’esercizio del diritto di sciopero e quale la misura del contemperamento;
- chi, nell’ordinamento, dovesse effettuare quella delicata valutazione comparativa stabilendo le modalità del contemperamento.
Per le risposte a tali domande, gli orientamenti sono stati due:
- da una parte, l’orientamento di chi considerava la necessità di un bilanciamento tra diritti costituzionali di pari rango e quindi tra diritto di sciopero e diritti fondamentali della persona. Ciò mostrava un’attenzione particolare per la salvaguardia di quei beni aventi carattere di preminente interesse generale ai sensi della Costituzione.
- la seconda linea di pensiero, si muove su premesse meno rigide della precedente.
La comparazione ed il bilanciamento tra diritti costituzionali, avviene in modo molto più elastico rispetto al precedente orientamento, tanto che si amplia sensibilmente la gamma dei diritti di cui si intende garantire il godimento durante lo sciopero.
Infatti accanto ai diritti fondamentali della persona, si affiancano il diritto alla libertà di circolazione, alla libertà di comunicazione, all’istruzione, all’assistenza e previdenza sociale.
Ciò comporta, conseguentemente, anche un ampliamento dei servizi pubblici essenziali.
Contrariamente al precedente orientamento, questo filone di pensiero, riserva alla legge solo il compito di fissare la cornice della concreta regolamentazione dello sciopero nei servizi, lasciando alla competenza degli accordi tra le parti sociali contrapposte, il compito di predisporre l’adozione di concrete ed efficaci misure, dirette a garantire l’erogazione delle prestazioni indispensabili.

Art 1, comma 1: DIRITTI DELLA PERSONA

Il legislatore elenca tassativamente l’area costituzionale dei servizi ritenuti essenziali.
I diritti sono: diritto alla vita; alla salute, alla libertà e alla sicurezza; alla libertà di circolazione; all’assistenza e alla previdenza sociale; all’istruzione e alla libertà di comunicazione.
Viene messa in luce la funzione strumentale di alcuni servizi, il cui scopo è quello di fare assicurare all’utenza il godimento di determinati diritti della persona costituzionalmente tutelati, come emerge dalla lettura del suddetto articolo: "Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati…"(art.1, 1 comma).
Lo studio di ciò che debba essere considerato come servizio essenziale, non muove, nella citata legge, da basi oggettive, bensì teleologiche, cioè con riferimento agli interessi o beni costituzionali da proteggere. Nello studio di tale disposizione emerge come la nozione di servizio pubblico essenziale sia strettamente connessa alla tutela dei beni costituzionalmente garantiti. Per cui il servizio essenziale è quel servizio in mancanza del quale la persona vedrebbe più o meno gravemente leso o compromesso un bene o un bisogno riconducibile all’esercizio di un suo diritto fondamentale.
Sempre in tale comma, è possibile evidenziare come il legislatore del 1990, parli di "servizi pubblici essenziali" e non semplicemente di servizi essenziali.
Il perché di tale specificazione, trova la sua ragion d’essere, nel significato da attribuire all’aggettivo "pubblico".
Pubblico, è sinonimo di "destinazione ad una collettività o essenziale per i bisogni della collettività". La legge fa riferimento a quei servizi che incidono su interessi generali della collettività, quindi su interessi pubblici. E’ quindi da escludere, il concetto di pubblico, come contrario di privato.
Non tutti i servizi essenziali sono giuridicamente pubblici e non tutti i servizi giuridicamente pubblici sono essenziali.
Da ciò, nasce la necessità di includere nell’ambito di applicazione della legge, anche quei servizi che hanno una matrice privatistica, ma che sono pubblici in quanto destinati alla collettività. Il testo legislativo, recita "…servizi pubblici essenziali, ma indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro…".
Per cui non va fraintesa la portata di tale aggettivo, il quale non riguarda la forma organizzativa del servizio, o le condizioni in cui esso si svolge, o ancora la natura giuridica del rapporto di lavoro. Studiosi del diritto del lavoro hanno sostenuto che per determinare l’essenzialità di un servizio, è fondamentale far riferimento ai bisogni collettivi degli utenti, valutati in base coordinate territoriali, temporali, economico-sociali non definibili con precisione in via astratta e preventiva".
Possiamo quindi dire, che è essenziale il servizio pubblico finalizzato al godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati e tassativamente elencati nel comma 1 e nel frammento del comma 2, dell’art. 1.

Art 1, comma 2: OBIETTIVO DELLA LEGGE

"…..contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona…". Si tratta di un bilanciamento di interessi: interessi dei soggetti in sciopero e interessi degli utenti. "La presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire….per assicurare l’effettività…dei diritti medesimi…".
Nel caso di sciopero nei servizi pubblici, la legge prescrive che debbano essere comunque assicurate quelle prestazioni definite come indispensabili, che hanno il compito di assicurare l’effettività del contenuto essenziale dei diritti tutelati.
I servizi elencati nel comma 2, non è tassativo. Ne possono essere aggiunti degli altri, non essendo i servizi essenziali enunciabili in una formula chiusa.
Cosi’ il legislatore del 1990, ha preferito lasciare ampio spazio di intervento normativo alle fonti secondarie (regolamenti, codici di autoregolamentazione, contratti collettivi), al fine di individuare e disciplinare prestazioni indispensabili anche nell’ambito di servizi non espressamente previsti dalla legge.

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LA PRECETTAZIONE

Prevista dagli artt. 8 e 9 della legge.
Quando interviene la precettazione? nel caso di "fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati…" cagionato "dall’interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici…conseguente alle modalità dell’astensione collettiva dal lavoro…o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi" ecc.
La legge all’art.8 recita "su segnalazione della Commissione di Garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di Garanzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri…..".
Nei casi di necessità ed urgenza sarà l’organo precettante ad informare la Commissione di Garanzia del pericolo grave ed imminente, e ad aprire il procedimento di precettazione.

Quale è l’organo precettante?

Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato (nel caso di conflitti di rilevanza nazionale o interregionale), oppure il Prefetto (negli altri casi).

Procedimento per l’emanazione dell’ordinanza di precettazione:
a) la Commissione o l’autorità precettante riconoscono in uno sciopero proclamato, il fondato pericolo di un pregiudizio grave o imminente ai diritti dell’utenza (diritti elencati nell’art.1 della legge).
b) l’autorità competente:
- invita le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo;
- esperisce un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile;
- se il tentativo ha esito negativo, può adottare con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti persona costituzionalmente tutelati.

Quale potrebbe essere il contenuto dell’ordinanza?
- differimento dell’astensione collettiva ad altra data (eventualmente unificando astensioni collettive già proclamate);
- riduzione della durata dello sciopero;
- l’osservanza (ai soggetti che hanno proclamato lo sciopero, a coloro che vi aderiscono e alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio) di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti dell’utenza; nel caso in cui la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con l’ordinanza, l’autorità precettante dovrà tenerne conto e laddove intenda discostarsene dovrà motivarlo.

Quali ulteriori informazioni ci fornisce la legge sull’ordinanza di precettazione?
- deve essere adeguatamente motivata - adottata dall’autorità precettante non meno di 48 ore prima dell’inizio dell’astensione;
- portata a conoscenza dei destinatari (soggetti proclamanti, imprese erogatrici e persone fisiche i cui nominativi siano indicati nell’ordinanza) mediante comunicazione dell’autorità che l’ha emanata;
- portata a conoscenza anche dell’utenza.

Quali conseguenze discendono dall’inosservanza dell’ordinanza?
Sanzione amministrativa pecuniaria.

Dove e quando impugnare l'ordinanza?
- davanti al TAR, competente per territorio.
- l’azione si prescrive entro 7 giorni dalla comunicazione o affissione della stessa.

Chi può impugnarla?
I soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le imprese ed i singoli prestatori di lavoro destinatari dell'ordinanza.

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LA FUNZIONE PROPOSITIVA DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA: DALLA PROPOSTA, ALLA DELIBERA DI PROVVISORIA REGOLAMENTAZIONE" (ART.13 LETT.A)

La principale funzione dell’organismo di garanzia, è la valutazione degli atti elencati nell’art.2, comma 2.
Il risultato di tale valutazione, potrà essere:
- o un giudizio di idoneità (con contestuale delibera di idoneità);
- oppure un giudizio di inidoneità dell’atto (a cui segue una delibera di inidoneità).

Cosa accade quando la Commissione giudichi inidoneo un accordo o un codice di autoregolamentazione, o quando gli stessi manchino?
Sottopone alle parti una proposta, il cui contenuto è l’indicazione delle prestazioni e delle misure da considerarsi indispensabili.
La proposta potrebbe essere definita come una "condizione di legittimità" della delibera di provvisoria regolamentazione, perché è chiaro che mai la Commissione potrà adottare tale delibera senza aver prima disposto una soluzione propositiva.
Si rileva, inoltre, come oggi, i Garanti nell’emanare la proposta si debbano adeguare ai minimi di servizio individuati dalla legge.

Passaggio dalla proposta… alla delibera di provvisoria regolamentazione:
- giudizio di inidoneità
- la Commissione interviene con una proposta di provvisoria regolamentazione
- alle parti viene concesso un termine di 15 giorni, dalla notifica della proposta, per pronunciarsi sulla stessa.
- "Se le parti non si pronunciano, la Commissione, dopo aver verificato in seguito ad apposite audizioni da svolgere entro il termine di 20 giorni, l’indisponibilità delle parti, adotta con propria delibera la provvisoria regolamentazione".
- il procedimento potrebbe anche concludersi con un accordo.

Cos’è la delibera di provvisoria regolamentazione?
- è un atto della Commissione di Garanzia, che segue alla mancata accettazione ad opera delle parti di una preventiva proposta, emessa a seguito di giudizio negativo di idoneità o a seguito di mancato accordo.
- a differenza della proposta, si presenta "vincolante" sulla base di quanto riportato nel corpo legislativo "…le parti sono tenute ad osservarla".
- la vincolatività è garantita dal fatto che le parti che non osservassero la stessa, sarebbero oggetto di "giudizio" ai fini dell’applicazione delle sanzioni.
- la "provvisorietà" è data dal fatto che un successivo accordo tra le parti, può sostituire la suddetta delibera.

A quali parametri la Commissione si attiene nell’adottare la delibera?
- dovrà tener conto delle previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari, nonché degli accordi sottoscritti nello stesso settore dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art.13 lett.a));
- dovrà rispettare il contemperamento tra il diritto di sciopero ed i diritti costituzionalmente garantiti;
- dovrà rispettare i criteri di determinazione delle prestazioni indispensabili che vivono in "quella misura non eccedente il 50% di prestazioni" che per legge devono essere garantite ed in quel limite massimo di "1/3 di personale normalmente utilizzato".
Deroghe a tali limiti, da parte della Commissione potranno esserci solo se "adeguatamente motivate con specifico riguardo alla necessità di garantire…l’erogazione dei servizi, in modo da non compromettere le esigenze fondamentali di cui all’art.1".

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LA VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI

Con l’entrata in vigore della legge 83/2000, si è assistito ad un arricchimento sostanziale delle funzioni e del ruolo della Commissione di garanzia nell’espletamento dell’attività di valutazione.

Motivi di apertura del procedimento:
rilevazione di eventuali inadempimenti o violazioni degli obblighi derivanti dalla legge 146/90, dagli accordi, dai contratti collettivi, nonché dai codici di autoregolamentazione ed aventi ad oggetto prestazioni indispensabili, procedure di raffreddamento e le altre misure di contemperamento.
E’ infatti possibile che a seguito di valutazione di un atto negoziale, quest’ultimo sia stato dichiarato idoneo, ma disatteso nell’applicazione.
A seguito della riforma, il procedimento si potrà aprire anche per la violazione dell’art.2,comma 6: il c.d. effetto-annuncio.

Destinatari del procedimento:
- organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o ad esso aderiscono;
- amministrazioni o imprese interessate;
- associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi o professionisti o piccoli imprenditori nei casi di astensione collettiva di cui agli artt. 2 e 2-bis.

Soggetti legittimati a sollevare l’apertura del procedimento:
- richiesta delle parti interessate:
- richiesta delle associazioni degli utenti;
- richiesta delle autorità nazionali o locali; -
- ad iniziativa della Commissione di Garanzia.

Il procedimento:
- la Commissione, venuta a conoscenza o avendo riscontrato l’inosservanza di un obbligo da parte dei soggetti su menzionati, apre il procedimento di valutazione;
- ai soggetti verrà notificato il termine di inizio di tale procedimento;
- tali soggetti avranno 30 gg. di tempo per presentare osservazioni e per richiedere di essere sentiti (in tal modo viene garantito il rispetto del giusto procedimento);
- dall’apertura del procedimento il Garante avrà a disposizione 60 gg. per valutare il comportamento tenuto dai soggetti;
- decorso tale termine, la Commissione formulerà un giudizio (che potrà risultare o positivo o negativo);
- i soggetti interessati ne verranno a conoscenza tramite una delibera;
- se la Commissione riscontra in quel comportamento una inosservanza o una violazione agli obblighi a cui era tenuto il soggetto, applicherà l’art. 4 (cioè delibererà una sanzione, indicando il quantum che verrà determinato sulla base del tipo di violazione commessa, dell’eventuale recidiva, della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico);
- nella delibera sanzionatoria, sarà espresso il termine entro cui i destinatari dovranno eseguirla.

L’intero apparato sanzionatorio viene quindi ad essere subordinato ad una pronuncia di accertamento di valutazione della Commissione di garanzia, alla quale "eventualmente" potrà seguire l’applicazione dell’art.4, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-sexies.

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LE DELIBERE DI INVITO

Non previste dal legislatore nella vecchia formulazione legislativa, oggi le delibere di invito trovano concreta disciplina nell’art.13 lett. c), d), e), nonché nell’art.4, comma 4-ter.

I contenuti delle delibere di invito:

Art.13 lett. c)
La legge ha affidato alla Commissione il ruolo di ultimo e supremo garante dei diritti contrapposti dei sindacati che vogliono scioperare e degli utenti che attendono le prestazioni indispensabili.
Compito dei Garanti sarà quello di "assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni per verificare che siano stati esperiti i tentativi di conciliazione e che vi siano le condizione per una composizione della controversia".
Queste audizioni risultano rilevanti anche al fine di, in caso di conflitti di particolare rilievo nazionale nazionale, deliberare l’invito ai soggetti che hanno proclamato lo sciopero, a differire la data dello stesso per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di conciliazione.
Alla Commissione spetta quindi il compito di ravvisare la presenza del conflitto che coinvolge tutta la nazione e, allo stesso tempo, la seria possibilità che su di esso possa intervenire una nuova attività conciliativa.
La legge individua sia l’obbligo per la Commissione di chiedere la posticipazione dello sciopero (e di fatto su questo punto la legge ha aumentato i suoi poteri), sia le condizioni necessarie e sufficienti per giustificare tale intervento a fini conciliativi.

Art. 13 lett. d)
Altra situazione di intervento, si ha a seguito della comunicazione alla Commissione della proclamazione dell’astensione collettiva.
In tal caso il Garante, in caso di violazione delle disposizioni relative al preavviso alla durata massima, all’espletamento delle procedure preventive di raffreddamento e conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all’estensione collettiva, indicherà immediatamente alle parti tali violazioni.
A ciò la disposizione in oggetto, accompagna la possibilità (ipotizzando quindi una facoltà per la Commissione), di invitare con apposita delibera le parti ad una nuova e rispettosa proclamazione con contestuale differimento dell’astensione.

Art. 13 lett. e)
Alla Commissione, viene riservato il compito di poter diluire nel tempo quelle astensioni dal lavoro proclamate da sindacati diversi che coinvolgono lo stesso settore e colpiscono lo stesso bacino di utenza.
Ci troviamo di fronte alla situazione di una molteplicità di proclamazioni di scioperi, alla quale la Commissione, constatata la potenziale lesività per gli utenti, può ovviare invitando i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata successivamente, a differire l’astensione ad altra data.
Tale attività della Commissione rientra nel tentativo evidente della legge di "raffreddare" le difficoltà che l’utenza subirebbe a seguito di scioperi concomitanti.
Sono vincolanti tali delibere?
Da un punto di vista sanzionatorio le delibere di invito assumono una portata vincolante per i destinatari delle stesse, poiché ex art.4, comma 4-ter, l’astensione collettiva effettuata nonostante l’invito della Commissione, prevede il raddoppio fino al massimo delle sanzioni previste nell’art.4.

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SISTEMA SANZIONATORIO

L’art.4 della legge 146/90, nel testo modificato dalla legge 83/2000, è stato notevolmente modificato dal legislatore, evidenziando un apparato sanzionatorio differenziato sia sotto il profilo dei soggetti destinatari delle sanzioni, nonché sotto il profilo dei soggetti titolari del potere di irrogazione delle stesse.

Art 4, comma 1
soggetti destinatari:
singolo lavoratore
motivo della sanzione:
- astensione dal lavoro in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell’art.2 (caso che si manifesta quando in caso di sciopero, i lavoratori tenuti ad effettuate le prestazioni indispensabili, non le prestino)
- mancata prestazione della consueta attività a cui è addetto
soggetto sanzionante:
datore di lavoro
tipo di sanzione:
- sanzione disciplinare proporzionata alla gravità dell’infrazione (sono escluse misure estintive del rapporto, quale il licenziamento, e quelle che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro).
- sanzione disciplinare pecuniaria (in tal caso l’importo versato dal lavoratore verrà versato dal datore di lavoro all’INPS, gestione dell’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria)

Art. 4, comma 2
soggetti destinatari:
organizzazioni sindacali che proclamino o aderiscano ad uno sciopero
motivo della sanzione:
violazioni delle disposizioni contenute nell’art.2
soggetto sanzionante:
la sentenza della Corte Costituzionale n.57 del 1995, si è pronunciata a favore della titolarità sanzionatoria in capo alla Commissione di Garanzia, spettando al datore di lavoro il compito di applicare la sanzione stessa.
tipo di sanzione:
sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella sospensione dei permessi sindacali retribuiti ovvero dei contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell’astensione il cui ammontare economico non deve essere inferiore a 5 milioni e non superiore a 50 milioni (tenendo conto della consistenza associativa, della gravità della violazione, della eventuale recidiva, nonché della eventuale gravità degli effetti sul servizio pubblico).
I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione, sono devoluti all’INPS.
Tali organizzazioni sindacali potrebbero inoltre essere escluse dalle trattative alle quali partecipano per 2 mesi dalla cessazione del comportamento.
(La comminatoria di tali sanzioni, avverrà solamente dopo un procedimento di valutazione effettuato dalla Commissione di garanzia ex art. 13 lett.i).

(Art. 4, comma 4-quinquies)
L’INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia, i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali

Art. 4, comma 4
soggetti destinatari:
dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti delle imprese e degli enti erogatori dei servizi pubblici
motivo della sanzione:
- mancata osservanza delle disposizioni previste dall’art.2, comma 2
- mancata osservanza degli obblighi derivanti da accordi o contratti collettivi di cui all’art.2, comma 2
- mancata osservanza della regolamentazione provvisoria della Commissione di Garanzia
- non corretta informazione agli utenti ex art. 2, comma 6
altri soggetti destinatari:
associazioni e organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori
motivo della sanzione:
- astensione dalle prestazioni indispensabili
- violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all’art. 2-bis
- violazione della regolamentazione provvisoria
- ogni altro caso di violazione dell’art. 2, comma 3
soggetto sanzionante:
Commissione di Garanzia tipo di sanzione: sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 5 milioni e non superiore a 50 milioni (tenendo conto della gravità della violazione, della eventuale recidiva, dell’incidenza della violazione sull’insorgenza o sull’aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti). La Commissione potrà sanzionare i soggetti di cui sopra, solo dopo il procedimento di valutazione.
L’applicazione avverrà con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro - sezione ispettorato del lavoro.

Art. 4, comma 4-bis
soggetti destinatari:
soggetti che rispondono legalmente per l’organizzazione sindacale responsabile, (nel caso in cui si tratti di organizzazioni sindacali che abbiano proclamato o aderito ad uno sciopero, ma che non fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale di cui all’art.2 o che non partecipano alle trattative)
motivo sanzione:
(stesse violazioni dell’art.4, comma 4)
soggetto sanzionante:
Commissione di Garanzia tipo di sanzione: sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 5 milioni e non superiore a 50 milioni (tenendo conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico).
Tale sanzione, seguirà al procedimento di valutazione. Anche in questo caso, l’applicazione avverrà con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro - sezione ispettorato del lavoro.

Art. 4, comma 4-ter
soggetto destinatario:
organizzazione sindacale
motivo sanzione:
effettuazione dello sciopero nonostante la Commissione si sia pronunciata con una delle delibere di invito di cui all’art.13, comma 1, lett.c),d),e),h).
soggetto sanzionante:
Commissione di garanzia
tipo di sanzione:
sanzioni amministrative pecuniarie.
Diversamente dai casi precedenti, queste particolari violazioni, producono il raddoppio fino al massimo delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge.

Art 4, comma 4-quater
(vedi procedimento di valutazione)

Art. 4, comma 4-sexies
soggetti destinatari:
dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese
motivo sanzione:
- ingiustificato ritardo nell’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo;
- inottemperanza, nei 30 giorni successivi alla richiesta della Commissione di garanzia, delle informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei conflitti.
soggetto sanzionante:
Commissione di Garanzia tipo di sanzione:: sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000, a lire 1 milione per ogni giorno di ritardo ingiustificato (tenuto conto della gravità della violazione e della eventuale recidiva).

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